Tutela dei Diritti e Domande
Riportiamo di seguito alcune sentenze in materia di responsabilità medica, consenso informato e allergie.
Lo Studio Legale Santosuosso collabora, pro bono, con la nostra Associazione al fine di fornire un primissimo orientamento sulla tutela dei diritti dei Nostri Soci.
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Responsabilità sanitaria – Shock anafilattico a seguito di assunzione di farmaco
Cassazione penale, Sez. IV, Sent., (ud. 18-06-2019) 14-10-2019, n. 42000.
La sentenza richiama dei principi importanti in materia di responsabilità sanitaria, affermando che il medico deve sempre considerare l’individualità del paziente, le sue caratteristiche peculiari, il quadro generale e deve adottare tutte le precauzioni necessarie anche in assenza di protocolli, come nel caso oggetto del giudizio in esame.
Fatto.
Un’anziana donna veniva ricoverata in ospedale e sottoposta ad un intervento chirurgico ; veniva in seguito dimessa e trasferita presso una casa di cura per la riabilitazione. Durante la notte la paziente avvertiva un forte dolore all’altezza del petto e le veniva prescritta la terapia con antibiotico A. La paziente cadeva in uno stato confusionale in quanto, come riferito dalla figlia, era allergica alla penicillina. Veniva trasferita presso il reparto di Medicina Interna ove, riscontrata la presenza di un processo infettivo in corso, era portata in ospedale e le veniva somministrato, per via endovena, il farmaco T. A seguito di tale somministrazione la paziente iniziava a sentire un forte prurito e collassava.
Veniva quindi instaurato un procedimento penale nei confronti dei sanitari coinvolti. Il Tribunale , dopo aver precisato che l’assunzione dell’A. non comportò uno shock anafilattico nè una reazione allergica, individuò a carico del sanitario un profilo di colpa per aver prescritto alla paziente tale farmaco, che comunque comportò un peggioramento delle condizioni generali di salute (da “discrete” a “scadute”), nonostante fosse stato annotato nella cartella clinica della casa di cura che la paziente era allergica alla penicillina. Quanto al successivo episodio, il Tribunale ravvisava a carico del secondo medico intervenuto un profilo di colpa per aver modificato la precedente terapia antibiotica (M. e T.) e, prescritto, in assenza di dati clinici e di laboratorio specifici, un farmaco diverso (T.) che, in combinazione con la C., aveva provocato alla paziente uno shock anafilattico. In sede di Appello la sentenza veniva totalmente riformata e gli imputati venivano assolti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha invece ritenuto corretta la decisione del Tribunale del primo grado stabilendo che “è dovere del medico condurre la sua analisi tenendo altresì conto della specificità del paziente che ha in cura e che, pertanto, anche in assenza di protocolli, non previsti nel caso di specie, quando la specificità del paziente lo richieda, il medico deve adottare specifiche precauzioni, facendo precedere ed accompagnare la somministrazione da idonei accertamenti.” Secondo la Corte, il medico avrebbe dovuto valutare, nel quadro complessivo generale, le possibili interazioni tra le sostanze che venivano somministrate alla donna, “verificandone le possibili e reciproche influenze, tenendo in particolare considerazione il fatto che T. è sconsigliato per pazienti che assumono la C.…..Ed è proprio questa specifica segnalazione sull’anzidetto foglietto illustrativo ad attestare la prevedibilità dell’evento poi verificatosi, di talchè va respinto l’assunto contenuto nella sentenza impugnata per il quale lo shock anafilattico occorso alla signora C. costituisse un evento imprevedibile”
Responsabilità sanitaria – Consenso informato- Paziente allergico
Corte di Cassazione, Sez.III 13.04.2018 n.9180 in materia di consenso informato in presenza di paziente allergico.
Fatto
I genitori di un minore deceduto a seguito di un intervento di appendicectomia, citavano in giudizio l’Azienda Ospedaliera per accertarne la responsabilità: lamentavano in particolare che il bambino era stato sottoposto ad un intervento chirurgico non necessario, senza che i genitori venissero informati ai fini del consenso alla terapia chirurgica e all’anestesia, essendo il bambino allergico al latte e ad alcuni antibiotici, come da loro immediatamente segnalato al personale sanitario all’ingresso in ospedale; che, somministrato dopo l’intervento il P., il cui principio attivo sviluppava nel bambino reazioni di tipo extrapiramidale, e comparsi immediatamente i primi sintomi d’irrigidimento degli arti superiori, i medici e personale ausiliario dell’ospedale, non riconoscendo la patologia insorta, nonostante i solleciti dalla madre, ritardavano le terapie, sicchè il bambino decedeva a circa cinque ore dalla somministrazione.
Si costituiva in giudizio l’azienda Ospedaliera , la quale evidenziava, anche alla luce della ricostruzione del fatto storico operata nel corso del procedimento penale, l’assenza di responsabilità civile del personale sanitario dell’ospedale e della struttura. Il Tribunale rigettava la domanda sostenendo che “l’intervento, anche se non urgente e indifferibile, era comunque necessario, potendo il bambino tollerare solo un altro giorno di attesa ed essendo probabile che anche il giorno dopo il bambino avrebbe presentato, nella fase post-operatoria, gli stessi sintomi di vomito, ai quali si sarebbe posto rimedio con la somministrazione di P., sicchè l’evento si sarebbe comunque verificato; il fatto che il bambino soffrisse di allergie non costitutiva motivo tale da imporre particolare cautela nella somministrazione di un farmaco di cui non era conosciuta la tolleranza, che era indicato per il caso di specie, per cui non vi erano controindicazioni, e che era stato somministrato in dosaggio anche un pò più basso rispetto al peso del bambino.
La decisione veniva riformata dalla Corte di Appello.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici dell’Appello in quanto: in base alla documentazione medica ed alle consulenze dei periti non sarebbe stato possibile ritenere che l’intervento fosse necessario ed urgente; di conseguenza, sarebbe stato imprescindibile il consenso alla terapia chirurgica da parte dei genitori. Inoltre le informazioni della madre circa la tendenza allergica del figlio avrebbe dovuto imporre, nel comportamento dei sanitari, una attenzione particolare di valutazione e di prevedibilità verso eventuali reazioni avverso la somministrazione di qualsiasi farmaco, che, anche se non di tipo allergico, potevano essere dannose per il bambino E quindi i medici avrebbero dovuto tenere una condotta assai più diligente, consistente nel leggere con attenzione il bugiardino di tutti i farmaci somministrati e seguire attentamente le reazioni del bambino in seguito alla somministrazione.
Responsabilità del Direttore Sanitario per trasferimento di infermiera allergica al lattice ad un reparto diverso.
Cassazione penale n.39389 del 2005
Fatto.
Un’infermiera professionale veniva trasferita dal laboratorio di analisi, dove era precedentemente impiegata, alle sale operatorie malgrado fosse stato in precedenza accertato (nel 1983 da parte di un collegio medico) che la medesima era allergica a sostanze (c.d. “apteni” del gruppo para) contenute nei guanti di lattice di cui si faceva uso nelle sale operatorie.
Quando la malattia allergica si era già manifestata la prima volta l’infermiera era stata trasferita al laboratorio analisi con conseguente scomparsa della sintomatologia; nelle sale operatorie, dove era stata ritrasferita nel 1995, si era nuovamente manifestata la reazione allergica con comparsa della dermatite diffusa e sindrome ansioso depressiva che avevano cagionato una malattia della durata superiore a giorni quaranta.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello ritenevano sussistente la responsabilità del direttore sanitario della struttura, il quale ricorreva in Cassazione sostenendo, tra le altre censure, che:
– l’infermiera, anche nel periodo in cui era stata addetta al laboratorio di analisi non poteva non essere stata utilizzata per mansioni che comportavano l’uso dei guanti dal momento che si trattava di persona esperta di elevata competenza;
– si dubitava che il riacutizzarsi della dermatite fosse dovuta all’uso dei guanti nella nuova destinazione perchè la malattia si manifestò circa venti giorni dopo l’inizio delle nuove mansioni e perchè la riacutizzazione interessò non solo le mani ma anche altre parti del corpo;
– si affermava che la riacutizzazione per un verso poteva essere stata provocata dall’uso di cosmetici, come era avvenuto in altra occasione; per altro verso si sottolineava che gli apteni della para sono contenuti anche in altri oggetti quali i cerotti ecc..
La Corte di Cassazione ha invece sostenuto che “ le ragioni del ritardo della manifestazione della malattia furono individuate nella circostanza che la lavoratrice ebbe ad utilizzare guanti in cotone sotto quelli di gomma, il che consenti’ una piu’ lenta esposizione all’agente dannoso e che in termini di certezza, quantomeno a livello di concausa, il riacutizzarsi della reazione allergica fu ricondotto al contatto con i guanti rilevando anche che, nel periodo di mancato uso dei medesimi, la malattia era rimasta silente, salvo un lieve episodio”. Inoltre la Corte ha evidenziato che nonostante al Direttore sanitario fosse stato chiesto un parere sulla possibilità di impiegare l’infermiera nelle sale operatorie e, malgrado fosse a conoscenza della malattia e del precedente impiego con conseguenze negative “ha dato parere favorevole al trasferimento nel nuovo reparto e all’uso dei guanti di cui si e detto”.